|
Fu concessa dal re Giovanni Senzaterra nel 1215 ai baroni del regno e al
parlamento della città di Londra. Questo documento accoglieva le
richieste dei baroni a cui fu riconosciuto un insieme di libertà e di
immunità e concedeva una tutela dei diritti di tutti gli uomini liberi.
Contiene alcuni principi di grande importanza, soprattutto in campo
giudiziario. Più volte riformata negli anni seguenti, è ancora in vigore
ed è tuttora il primo testo delle collezioni di leggi vigenti in
Inghilterra. Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore
d'Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d'Angiò, saluta gli
arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le
guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi
balivi e leali sudditi.Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la
salvezza della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e
successori, per l'esaltazione della santa Chiesa e per un miglior
ordinamento del nostro regno, dietro consiglio dei nostri venerabili
padri Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate d'Inghilterra e
cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di Dublino,
Guglielmo di Londra, Pietro di Winchester, Jocelin di Bath e Glastonbury,
Ugo di Lincoln, Gualtiero di Coventry, Benedetto di Rochester, vescovi;
di maestro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, fratello
Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra e dei
nobiluomini William Marshal, conte di Pembroke, William conte di
Salisbury, William conte di Warennie, William conte di Arundel, Alan di
Galloway, connestabile di Scozia, Warin figlio di Gherardo, Peter
(figlio di Herbert, Hubert de Burg siniscalco del Poitou, Hug de
Neville, Mattew figlio di Herbert, Thonas Basset, Alan Basset, Philip d'Aubigny,
Robert de Ropsley, John Marshal, John figlio di Hug ed altri fedeli
sudditi:
1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa
carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra
sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e
vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per
nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi
ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato
con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più
grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto
che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi
osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per
sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e
i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi
ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi.
2. Venendo a morte alcuno dei nostri conti o baroni o altri vassalli con
obbligo nei nostri confronti di servizio di militare e alla sua morte
l'erede sia maggiorenne e debba pagare il relevio, potrà avere la sua
eredità solo su pagamento del relevio. Vale a dire che l'erede o gli
eredi di un conte o di un barone pagheranno cento sterline per l'intera
baronìa; l'erede o gli eredi di un cavaliere al massimo cento scellini
per l'intero feudo; e chi deve di meno pagherà di meno, secondo l'antico
uso dei feudi.
3. Se l'erede di costoro è un minorenne sotto tutela, quando raggiungerà
la maggior età, abbia l'eredità senza pagare riscatto.
4. Il tutore delle terre di un erede minorenne non prenda da essa nulla
di più di ragionevoli profitti, di ragionevoli tributi consuetudinari e
ragionevoli servizi e ciò senza danni alla proprietà o spreco di uomini
e mezzi; se avremo affidato la tutela della terra ad uno sceriffo o ad
altra persona responsabile verso di noi per le rendite e questi avrà
provocato detrimento o danno di ciò che gli è stato affidato, esigeremo
un risarcimento da lui, e la terra sarà affidata a due uomini ligi e
prudenti di quel feudo, che saranno responsabili per le rendite, verso
di noi o nei confronti della persona alla quale l'avremo affidata; e se
noi avremo dato o venduto ad alcuno l'amministrazione di tale terra ed
egli ne avrà causato distruzione o danno, egli perderà la tutela della
terra, che verrà consegnata a due uomini di legge equilibrati dello
stesso feudo, che saranno similmente responsabili verso di noi, come è
stato detto.
5. Per tutta la durata della tutela l'amministratore manterrà gli
edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra
pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli
eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l'intera proprietà
fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il
prodotto della terra permette di sostenere.
6. Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore;
prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro
parenti prossimi.
7. Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità
subito e senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o
la sua dote e per qualsiasi altra eredità che essa ed il marito
possedevano nel momento della morte di lui, e rimanga nella casa del
marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le
dovrà essere assegnata la sua dote.
8. Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà
rimanere senza marito, a condizione che dia assicurazione che non
prenderà marito senza il nostro consenso se è nostra vassalla, o senza
l'assenso del suo signore se è vassalla di un altro.
9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di
rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore
saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno
garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in
grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di
mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno,
potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a
quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non
dimostri di aver già pagato i suoi garanti.
10. Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o
piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà
interesse fino a quando l'erede si troverà nella minore età, di chiunque
egli sia vassallo; e se quel credito cade in nostre mani, noi non
chiederemo null'altro, se non la somma specificata nel documento.
11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la
sua dote senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha
lasciato dei figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in
misura adeguata al patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il
residuo, a parte quanto dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo
sarà fatto con persone che non siano ebrei.
12. Nessun pagamento di scutagio o auxilium sarà imposto nel nostro
regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto
della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio
primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia
maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole auxilium; lo
stesso vale per gli auxilii della città di Londra.
13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue
libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e
concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano
tutte le loro libertà e libere consuetudini.
14. Per ottenere il generale consenso per l'imposizione di un auxilium,
eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno scutagio faremo
convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i
conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi
e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre
direttamente per nostra concessione, in un dato giorno, affinché si
trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato
luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa;
quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà
secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non
tutti i convocati si saranno presentati.
15. Noi non concediamo che alcuno chieda un auxilium ai suoi uomini
liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il
figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e
per questi motivi sarà imposto solo un auxilium ragionevole.
16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il
possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.
17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in
un luogo fisso.
18. Le inchieste di nova disseisina, de morte antecessoris, et de ultima
presentacione non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo
modo: noi stessi o, se ci troveremo fuori del nostro regno, il nostro
primo giudice manderemo due giudici in ogni contea quattro volte
all'anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea
eletti dalla contea stessa, terranno nella contea, in quel giorno e in
quel luogo le predette assise.
19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non
possono essere tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi
feudatari presenti nella contea in quel giorno, quanti siano sufficienti
per l'amministrazione della giustizia, secondo il numero massimo o
minimo dei compiti da svolgere.
20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una
pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere
proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza;
ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo
stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette
ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del
vicinato.
21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non
secondo la gravità del reato commesso.
22. Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non
secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio
ecclesiastico.
23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle
rive, a meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.
24. Nessuno sceriffo, conestabile, coroner od altro ufficiale reale può
tenere assemblee che spettino alla Corona.
25. Ogni contea, hundredi, wapentake e trethingi, manterrà il vecchio
canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.
26. Se muore un vassallo che possiede per conto della corona un feudo
laico, si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto
reale di convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri
confronti, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che
si trovano nel feudo laico del defunto, nella misura dell'entità del
debito, sotto il controllo di uomini probi, affinché nulla sia rimosso
fino a quando non sarà stato pagato il debito verso la corona; e il
rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il
testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla corona, tutti i beni
mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli
parti riservate alla moglie e ai suoi figli.
27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni
mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della
chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.
28. Nessun conestabile o altro ufficiale della corona potrà prendere
frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente,
a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del
venditore.
29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del
denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi
personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa
farlo per un valido motivo; e se noi lo arruoliamo o lo mandiamo a
prestare servizio d'armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il
periodo di durata del servizio presso di noi.
30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere
cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non
con il consenso dello stesso uomo libero.
31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro
castello o per nostra necessità, se non con il consenso del proprietario
del bosco.
32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli
di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che
esse saranno restituite ai proprietari del feudo.
33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino
nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell'Inghilterra,
fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.
34. Il mandato detto praecipe non sarà emesso in futuro per alcuno, in
rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere
privato della proprietà prima del giudizio.
35. Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il
regno; e cioè il quarterio londinese, e un'unica altezza, per panni di
diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo
all'altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.
36. Nulla sarà d'ora in poi pagato od accettato per un mandato di
inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e
non sarà negato.
37. Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come
feodifirma, sokagio o burgagio, e possiede pure una terra per
concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, noi non
avremo, in virtù di tali feodifirma, sokagio o burgagio, la tutela del
suo erede né della terra che appartiene al feudo dell'altra persona, a
meno che il feodifirma non comporti un servizio di cavaliere. Noi non
avremo la tutela dell'erede o della terra di alcuno che egli possiede
per conto di un altro in base ai piccoli benefici che egli tiene per
conto della corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.
38. Nessun balivo d'ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla
base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni
attendibili che ne provino la veridicità.
39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo
fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza
nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per
giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.
40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto
o la giustizia.
41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Inghilterra e
di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia
per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa
secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se
appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero
nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti,
senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi
o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano
trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e
se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle
nostre terre.
42. D'ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro
regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi
dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune
vantaggio del reame; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi
fuori legge secondo le leggi del regno, e le persone appartenenti ad un
paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.
43. Se alcuno possiede una proprietà in eskaeta come gli honours di
Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà eskaete
che sono in nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo
erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato
debitore verso il barone, se la baronia fosse stata ancora di proprietà
del barone; e noi la terremo nello stesso modo in cui la teneva il
barone.
44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d'ora in poi non
dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad
una citazione comune, a meno che non siano implicati in un'azione legale
o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati
contro la foresta.
45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non
coloro che conoscano la legge del regno e vogliano ben osservarla.
46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti
del regno d'Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le
dette abbazie in vacanza dell'abate, com'è loro diritto.
47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il
nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per
le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il nostro regno.
48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve,
alle guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde
dei fiumi e loro custodi, siano immediatamente controllate da un
comitato di dodici cavalieri giurati della stessa contea che devono
essere eletti ugualmente da un comitato di uomini probi, ed entro
quaranta giorni dal compimento dell'inchiesta dovranno essere, senza
possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se noi saremo fuori
dell'Inghilterra, purché noi o il nostro primo giudice ne saremo stati
prima informati).
49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte
consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.
50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de
Athée, d'ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in
Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e
Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi
fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti
i loro seguaci.
51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno
tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono
arrivati con cavalli e armi con grave danno per il regno.
52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale
processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti,
immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi
saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento
sotto relativamente alla sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose
di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi
pari, da parte di nostro padre re Enrico o di nostro fratello re
Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di altri sotto la
nostra garanzia, noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi
è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo
o aperta un'inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la
nostra croce; al nostro ritorno dal pellegrinaggio o in caso di rinuncia
al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.
53. Avremo ugualmente una proroga e lo stesso sarà nel rendere giustizia
per l'eliminazione del vincolo sulle foreste o per la sua conservazione,
qualora queste siano state afforestate da nostro padre Enrico o da
nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano
nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa
di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo, in virtù del servizio
di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di
altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e
al nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, noi
concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.
54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona
su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito
della donna.
55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in
contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte
indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno sottoposte
al giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto,
nella clausola della sicurezza per la pace, o della maggioranza degli
stessi, unitamente al predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se
sarà presente e di quanti altri egli vorrà condurre con sè. E se non
potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di lui; se però uno
dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il
suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai
rimanenti venticinque eletti, dopo aver giurato.
56. Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o
qualsiasi altra cosa (in Inghilterra o nel Galles) senza il legale
giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione
quanto perduto: e se la questione dovesse essere controversa, sarà
decisa nella Marchia dal giudizio dei suoi pari: per i possedimenti in
Inghilterra, secondo la legge dell'Inghilterra per i possedimenti che si
trovano nel Galles con la legge del Galles: per i possedimenti della
Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i Gallesi
con noi e i nostri sudditi.
57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il
giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o
nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani
di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere una proroga della
durata usualmente concessa ai segnati della croce a meno che un processo
non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per nostro
ordine, prima che noi prendessimo la croce; al nostro ritorno, ovvero
all'atto della rinuncia al nostro pellegrinaggio, renderemo
immediatamente piena giustizia secondo le leggi del Galles e delle
regioni suddette.
58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi
gallesi e tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la
pace.
59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la
restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi
diritti, nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni
d'Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre
Guglielmo, già re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato
diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella
nostra corte.
60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel
nostro regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli
uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per
quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti.
61. Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un
miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra
noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano
integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le
seguenti garanzie
I baroni eleggano venticinque baroni del regno che desiderano, allo
scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la
pace e le libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con
questa nostra carta.
Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro
dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o
trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza,
e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni
suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o se saremo fuori dal
regno, al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e senza
indugi procederemo alla riparazione.
E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale
riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia
stato dichiarato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente
della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri
ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro
arbitrio, insieme alla popolazione del regno, impadronendosi dei nostri
castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa,
eccettuate la nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e
quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima.
E chiunque nel regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di
obbedire agli ordini dei predetti venticinque baroni per il
conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e
noi diamo pubblicamente e liberamente autorizzazione di dare questo
giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a nessuno di
pronunciarlo.
Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non
vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o
molestarci insieme a loro, li costringeremo a giurare per nostro ordine,
come sopra è stato detto.
E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o
fosse impedito in qualunque altro modo dall'adempiere le proprie
funzioni, gli altri dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro
al suo posto, a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare
giuramento allo stesso modo degli altri.
In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse
accadere che i venticinque siano presenti e tra di loro siano in
disaccordo su qualcosa o uno di loro che è stato convocato non vuole o
non può venire, ciò che la maggioranza dei presenti avrà deciso o
ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i venticinque; e i
suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le cose
suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare.
E noi non chiederemo nulla, per noi o per altri, perché alcuna parte di
queste concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà
richiesta, sarà considerata nulla e invalida e noi non potremo usarla
per noi o tramite altri.
62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri
sudditi, religiosi e laici, dall'inizio della discordia abbiamo a tutti
pienamente rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate
in occasione della detta discordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno
del nostro regno, alla restaurazione della pace, a religiosi e laici,
per quanto ci compete, abbiamo pienamente condonato. Inoltre abbiamo
fatto fare per essi delle 1ettere patenti per testimonianza, del signore
Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore Enrico, arcivescovo di
Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la sicurezza di
questa e delle concessioni predette.
63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa
d'Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino
tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente,
liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e
per i loro eredi, da noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in
perpetuo, come è stato detto sopra.
Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei baroni, che tutto
ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni
sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le
summenzionate persone e molti altri.
Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e
Staines, il quindicesimo giorno di Giugno, diciassettesimo anno del
nostro regno.
|
|