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Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare ed a far rispettare la
presente Convenzione in ogni circostanza.
Art. 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore già in tempo di
pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o
di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle
Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse
riconosciuto da una di esse.
La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione
totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se
questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.
Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente
Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono ciò nondimeno
vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre
vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, sempre chè
questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Art. 3
Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale
scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna
delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni
seguenti:
1.
Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i
membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe
fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra
causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna
distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al
colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al
censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei
confronti delle persone sopra indicate:
a.
le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente
l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti
crudeli, le torture e i supplizi;
b.
la cattura di ostaggi;
c.
gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti
umilianti e degradanti;
d.
le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio
di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie
giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2.
I feriti e i malati saranno raccolti o curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della
Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.
Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in
vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo
statuto giuridico delle Parti belligeranti.
Art. 4
A. Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le
persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute
in potere del nemico:
1.
i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i
membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste
forze armate;
2.
i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi
quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una
Parte belligerante e che operano fuori o all’interno del loro proprio
territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè queste
milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di
resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
a.
abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
b.
rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c.
portino apertamente le armi;
d.
si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della
guerra;
3.
i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad
un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
4.
le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte,
come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti
di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati
del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto
l’autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute
a rilasciar loro, a tale scopo, una tessera d’identità analoga al modulo
allegato;
5.
i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti
della marina mercantile e gli equipaggi dell’aviazione civile delle
Parti belligeranti che non fruiscano di un trattamento più favorevole in
virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
6.
la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del
nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe
d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate
regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi
della guerra.
B. Fruiranno del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i
prigionieri di guerra anche:
l.
le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del
paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur
avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori del
territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro
internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato
da successo, di raggiungere le forze armate cui appartenevano e che sono
impegnate nel combattimento, oppure qualora non ottemperino ad
un’intimazione con la quale è ordinato il loro internamento;
2.
le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente
articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul
loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto
internazionale, con riserva di ogni trattamento più favorevole che
queste Potenze ritenessero indicato di accordar loro e fatta eccezione
delle disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto capoverso, 58 a
67 incluso, 92, 126 e, quando esistano relazioni diplomatiche tra le
Parti belligeranti e la Potenza neutrale o non belligerante interessata,
delle disposizioni concernenti la Potenza protettrice. Nel caso in cui
esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti belligeranti, dalle quali
dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere
nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione
assegna alle Potenze protettrici, senza pregiudizio di quelle che dette
Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati
diplomatici e consolari.
C. Il presente articolo riserva lo statuto del personale sanitario e
religioso, come è previsto dall’articolo 33 della presente Convenzione.
Art. 5
La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate
nell’articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla
loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi.
In caso di dubbio circa l’appartenenza delle persone, che abbiano
commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad
una delle categorie enumerate nell’articolo 4, dette persone fruiranno
della protezione della presente Convenzione, nell’attesa che il loro
statuto sia determinato da un tribunale competente.
Art. 6
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28,
33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte
Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su
qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare
particolarmente. Nessun’intesa speciale potrà pregiudicare la situazione
dei prigionieri, come è regolata dalla presente Convenzione, nè limitare
i diritti che questa conferisce loro.
I prigionieri di guerra rimarranno al beneficio di questi accordi fino a
tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni
contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi
ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro
confronti dall’una o dall’altra delle Parti belligeranti.
Art. 7
I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare
parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente
Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati
nell’articolo precedente.
Art. 8
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il
controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi
delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno
designare, all’infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei
delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze
neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della
Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile,
il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in
nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta
dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto
delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale
esercitano le loro funzioni.
Art. 9
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle
attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o
qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione
dei prigionieri di guerra e per prestar loro soccorso, con il consenso
delle Parti belligeranti interessate.
Art. 10
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad
un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i
compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più,
qualunque ne sia il motivo, dell’attività di una Potenza protettrice o
di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza
detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di
assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze
protettrici designate dalle Parti belligeranti.
Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza
detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato
internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la
presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare,
riservate le disposizioni del presente articolo, l’offerta di servigi di
tale ente.
Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o
che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua
attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte
belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente
Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per
assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.
Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante
accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo
temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte
all’altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli
avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell’intero
suo territorio o di una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza
protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la
sostituiscono nel senso del presente articolo.
Art. 11
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell’interesse delle persone
protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su
l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente
Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per
comporre la divergenza.
A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una
Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione
dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate
della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio
neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a
dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze
protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti
belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una
personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che
sarà invitata a partecipare a questa riunione.
Titolo II Protezione generale dei prigionieri di guerra
Art. 12
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non
degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.
Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere,
la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato.
I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza
detentrice soltanto a una Potenza che partecipa alla Convenzione e
quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si
tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel
caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la
responsabilità dell’applicazione della Convenzione incomberà alla
Potenza che ha accettato di accoglierli per il tempo in cui le saranno
affidati.
Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire
le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la
Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra
dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere
misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i
prigionieri di guerra le siano rinviati. Dovrà essere dato seguito a
tale richiesta.
Art. 13
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni
atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che
provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un
prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come
una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun
prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione
corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura,
che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e
che non sia nel suo interesse.
I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo
specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli
insulti e la pubblica curiosità.
Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite.
Art. 14
I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto
della loro personalità e del loro onore.
Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro
sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto
quello accordato agli uomini.
I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come
essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potrà
limitarne l’esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo,
soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.
Art. 15
La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere
gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le
cure mediche che il loro stato di salute richiede.
Art. 16
Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti
il grado come pure il sesso, e con riserva di ogni trattamento
privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in
considerazione dello stato della loro salute, della loro età o delle
loro attitudini professionali, i prigionieri devono essere trattati
tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione
alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, alla
nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o altra, fondata su
criteri analoghi.
Titolo III Cattività
Sezione I Inizio della cattività
Art. 17
Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato
a questo proposito, i suoi cognome, nomi e grado, la sua data di nascita
e il numero della sua matricola oppure, in mancanza di questo,
un’indicazione equivalente.
Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una
restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della
sua categoria.
Ogni Parte belligerante sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta
sotto la sua giurisdizione, che potesse divenire prigioniero di guerra,
una tessera d’identità indicante i suoi cognome, nomi e grado, numero di
matricola o indicazione equivalente, e la sua data di nascita. Questa
tessera d’identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte
digitali o ambedue, come pure ogni altra indicazione che le Parti
belligeranti potessero desiderare di aggiungere a proposito delle
persone appartenenti alle loro forze armate. Questa tessera avrà, per
quanto possibile, la dimensione di 6,5 ´ 10 cm e sarà stabilita in due
esemplari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa tessera
d’identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne
privato.
Nessuna tortura fisica o morale nè coercizione alcuna potrà essere
esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni
di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non
potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti ad angherie od a
svantaggi di qualsiasi natura.
I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale,
si trovino nell’incapacità di indicare la propria identità, saranno
affidati al servizio sanitario. L’identità di questi prigionieri sarà
accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni
del precedente capoverso.
L’interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere fatto in una
lingua che essi comprendano.
Art. 18
Tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale – eccettuate le armi, i
cavalli, l’equipaggiamento militare e le carte militari – resteranno in
possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici, le
maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la
loro protezione personale. Resteranno parimente in loro possesso gli
effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro
nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro
equipaggiamento militare ufficiale.
I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza
carta d’identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro
che non lo possedessero.
Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti
aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere
tolti ai prigionieri di guerra.
Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono portatori non
potranno essere loro tolte che su ordine di un ufficiale, e dopo che
siano stati iscritti in un registro speciale l’ammontare di queste somme
e i connotati del loro proprietario, e sia stata rilasciata a
quest’ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo
leggibile il nome, il grado e l’unità della persona che avrà rilasciato
la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza
detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in
tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in
conformità dell’articolo 64.
La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di
guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una
procedura analoga a quella per la presa in consegna di somme di danaro.
Questi oggetti, come pure le somme di danaro ritirate, che fossero in
una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il
proprietario non avesse chiesto la conversione, dovranno essere
custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma
iniziale, alla fine della sua cattività.
Art. 19
Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di
guerra saranno trasferiti in campi situati in una regione abbastanza
distante dalla zona di combattimento, perchè essi si trovino fuori di
pericolo.
Non potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa che i
prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie,
corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul
posto.
Nell’attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri
di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo.
Art. 20
Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e
in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle
truppe della Potenza detentrice.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua
potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure
mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per
provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento ed allestirà, il
più presto possibile, un elenco dei prigionieri trasferiti.
Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per
dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere
della più breve durata possibile.
Sezione II Internamento dei prigionieri di guerra
Capitolo I Generalità
Art. 21
La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra
all’internamento. Essa potrà imporre loro l’obbligo di non allontanarsi
oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo
è chiuso, di non varcarne il recinto. Con riserva delle disposizioni
della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari,
questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se
siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute;
tale situazione non potrà tuttavia prolungarsi oltre la durata delle
circostanze che l’avessero resa necessaria.
I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o
completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano
loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono. Questo provvedimento
sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare
lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potrà essere
costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa.
Fin dall’inizio delle ostilità, ciascuna Parte belligerante notificherà
alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o
proibiscono ai suoi attinenti di accettare la libertà su parola o
promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa, in
conformità delle leggi e dei regolamenti cosi notificati, saranno
obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia
verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha
catturati, gli impegni che avessero assunto. In siffatti casi, la
Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere nè ad accettare
da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.
Art. 22
I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in
stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d’igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati
dall’interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in
penitenziari.
I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima
fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in
clima più favorevole.
La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in
sezioni di campi tenendo conto della loro nazionalità, della loro lingua
e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano
separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle
quali servivano al momento della loro cattura, a meno che vi consentano.
Art. 23
Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in
una regione che sia esposta al fuoco della zona di combattimento, nè
utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua
presenza, certi punti o certe regioni.
I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella prevista
per la popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei
e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che
partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti
pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile,
non appena sarà dato l’allarme. Sarà loro parimente applicata ogni altra
misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione.
Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente, per il tramite
delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione
geografica dei campi di prigionieri di guerra.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare,
i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati con le lettere PG o
PW collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno
dall’alto dello spazio aereo; tuttavia, le Potenze interessate potranno
intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di
prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.
Capitolo II Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra
Art. 24
I campi di transito o di selezione di carattere permanente saranno
sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente
sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale
a quello usato negli altri campi.
Art. 25
Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno altrettanto
favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe della Potenza
detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno
tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non
dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute.
Le stipulazioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai
dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la
cubatura d’aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da
letto, comprese le coperte.
I locali destinati all’uso sia individuale sia collettivo dei
prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo
dall’umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra
l’imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le
precauzioni contro i pericoli d’incendio.
In tutti i campi dove si trovano accantonate, contemporaneamente a
prigionieri di guerra, anche delle prigioniere, dovranno loro essere
riservati dei dormitori separati.
Art. 26
La razione alimentare quotidiana di base sarà di quantità, qualità e
varietà sufficienti per mantenere i prigionieri in buona salute ed
impedire perdite di peso o perturbamenti dovuti a denutrizione. Sarà
pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i
supplementi di vitto necessari per l’adempimento del lavoro al quale
sono adibiti.
L’acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura
sufficiente. L’uso del tabacco sarà permesso.
I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in tutta la misura del
possibile, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo
scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi
per prepararsi da sè i viveri supplementari di cui disponessero.
Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense.
Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i
prigionieri nel vitto.
Art. 27
Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità
sufficiente ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà
conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi
degli eserciti nemici ritirate dalla Potenza detentrice saranno
utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, semprechè convengano al
clima del paese.
La sostituzione e la riparazione di questi effetti dovranno essere
regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di
guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la
natura del lavoro lo esiga.
Art. 28
In tutti i campi saranno aperte cantine presso le quali i prigionieri di
guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d’uso, sapone e
tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del
commercio locale.
I guadagni conseguiti dalle cantine saranno utilizzati a favore dei
prigionieri di guerra; un fondo speciale sarà istituito a questo scopo.
La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all’amministrazione
della cantina e alla gestione di detto fondo.
Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo
speciale sarà consegnato ad un’organizzazione umanitaria internazionale
per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa
nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In
caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza
detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze
interessate.
Capitolo III Igiene e cure mediche
Art. 29
La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti
ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le
epidemie.
I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, d’impianti sanitari
conformi alle regole dell’igiene e mantenuti in condizioni di costante
pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno
essere loro riservati degli impianti sanitari separati.
Oltre ai bagni e alle docce, dei quali i campi dovranno essere
provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in
quantità sufficiente per le cure quotidiane della loro pulizia corporale
e per lavare la loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo
gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.
Art. 31
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei
prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la
registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in
particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di
nutrizione, lo stato di pulizia, nonchè di accertare l’esistenza di
malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle
infezioni veneree. In quest’intento saranno utilizzati i metodi più
efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie
su micropellicola per l’accertamento della tubercolosi sin dai suoi
inizi.
Art. 32
I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio
sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti o infermieri,
potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro
funzioni mediche nell’interesse dei prigionieri di guerra appartenenti
alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in
tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere
trattati allo stesso modo che i membri corrispondenti del personale
sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da
ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell’articolo
49.
Capitolo IV Personale medico e religioso trattenuto per assistere i
prigionieri di guerra
Art. 33
I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della
Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno
considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno
di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come
pure tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di accordare
le loro cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di
guerra.
Essi continueranno ad esercitare, nell’ambito delle leggi e dei
regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l’autorità dei suoi
servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale,
le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra
appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono.
Essi fruiranno inoltre, per l’esercizio della loro missione sanitaria o
spirituale, delle seguenti facilitazioni:
a.
essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di
guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali
situati fuori del campo. L’autorità detentrice metterà a loro
disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
b.
in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà
responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che
concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo,
le Parti belligeranti si metteranno d’accordo, sin dall’inizio delle
ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale
sanitario, compreso quello delle società indicate nell’articolo 26 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei
feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le
questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i
cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti
del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolezze necessarie per
la corrispondenza relativa a dette questioni:
c.
il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna
del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro
estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.
Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d’accordo per
uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le
modalità.
Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice
dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra
in materia sanitaria e spirituale.
Capitolo V Religione, attività intellettuali e fisiche
Art. 34
I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica
della loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni di culto, a
condizione che si informino alle norme correnti di disciplina prescritte
dall’autorità militare.
Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.
Art. 35
I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che
rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra,
saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero e ad
esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in concordanza con la
loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e
distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra
appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o
appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni
necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti
dall’articolo 33, per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro
campo. Con riserva della censura, essi godranno della libertà di
corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le
autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni
religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno
a questo scopo s’aggiungeranno al contingente previsto dall’articolo 71.
Art. 36
I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere
stati cappellani nel loro proprio esercito, riceveranno
l’autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di
esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi
saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti
dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro.
Art. 37
Se i prigionieri di guerra non dispongono dell’assistenza di un
cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro
culto, sarà designato, a richiesta dei prigionieri interessati, per
assolvere questa funzione un ministro appartenente sia alla loro
confessione, sia ad una confessione affine, oppure, qualora ciò sia
possibile dal lato confessionale, un laico qualificato. Tale
designazione, soggetta all’approvazione della Potenza detentrice, avrà
luogo d’intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse
necessario, con il consenso dell’autorità religiosa locale della stessa
confessione. La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti
i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell’interesse della
disciplina e della sicurezza militare.
Capitolo VI Disciplina
Art. 38
Pur rispettando le preferenze individuali d’ogni singolo prigioniero, la
Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative,
ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad
assicurarne l’esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e
l’equipaggiamento necessario.
I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi
fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell’aria all’aperto.
Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.
Art. 39
Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all’autorità diretta
di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari
della Potenza detentrice. Quest’ufficiale sarà in possesso del testo
della presente Convenzione, vigilerà che le disposizioni ne siano
conosciute dal personale ai suoi ordini e sarà responsabile della loro
applicazione, sotto il controllo del suo governo.
I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e
le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti
presso i loro propri eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza
detentrice.
Gli ufficiali prigionieri di guerra non saranno tenuti a salutare che
gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi
dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado.
Art. 40
Sarà data l’autorizzazione di portare le insegne del grado e della
nazionalità, come pure le decorazioni.
Art. 41
Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, come pure il
contenuto d’ogni accordo speciale previsto dall’articolo 6, saranno
affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi
dove possono essere consultati da tutti i prigionieri. Saranno
comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero
nell’impossibilità di conoscere il testo affisso.
I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d’ogni genere
relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati
in una lingua che essi comprendano; saranno affissi nelle condizioni
sopra indicate e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di
fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a
prigionieri dovranno parimente essere dati in una lingua che essi
comprendano.
Art. 42
L’uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli
che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo
estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle
circostanze.
Capitolo VII Gradi dei prigionieri di guerra
Art. 43
Fin dall’inizio delle ostilità, le Parti belligeranti si comunicheranno
reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate
nell’articolo 4 della presente Convenzione, per assicurare l’eguaglianza
di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e
gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di una
comunicazione analoga.
La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai
prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla
Potenza dalla quale dipendono.
Art. 44
Gli ufficiali ed assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi
riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.
All’intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno
dislocati soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, in
quanto possibile, della medesima lingua, e ciò in numero sufficiente,
avuto riguardo al grado degli ufficiali ed assimilati; essi non potranno
essere obbligati a nessun altro lavoro.
La gestione ordinaria da parte degli ufficiali stessi dovrà essere
favorita in ogni modo.
Art. 45
I prigionieri di guerra che non siano ufficiali ed assimilati saranno
trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.
La gestione ordinaria da parte dei prigionieri stessi sarà favorita in
ogni modo.
Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro
arrivo in un campo
Art. 46
La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra,
dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente
per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.
Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e
in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono
le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Sarà sempre
tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di
guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in
nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il
trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in
buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l’alloggio e le cure
mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in
caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro
sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro
partenza, l’elenco completo dei prigionieri trasferiti.
Art. 47
I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto
che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, a meno che la
loro sicurezza non l’esiga imperiosamente.
Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si
trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può
compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se, corrono maggiori
rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.
Art. 48
In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvertiti
ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale;
quest’avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perchè possano
preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.
Essi saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la
loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di
questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del
trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente
portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i
venticinque chilogrammi.
La corrispondenza ed i colli mandati al loro campo precedente saranno
loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà,
d’intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per
assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di
guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con sè in
seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo capoverso del
presente articolo.
Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza
detentrice.
Sezione III Lavoro dei prigionieri di guerra
Art. 49
La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di
guerra validi, tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro
grado, nonchè delle loro attitudini fisiche, specie per mantenerli in
buono stato di salute fisica e morale.
I sottufficiali prigionieri di guerra non potranno essere costretti che
a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno
chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato
nella misura del possibile.
Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo
sarà loro procurato nei limiti delle possibilità. Essi non potranno in
nessun caso essere costretti al lavoro.
Art. 50
All’infuori dei lavori in relazione con l’amministrazione, la
sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra
potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie
seguenti:
a.
Agricoltura;
b.
Industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle
industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici e
dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare;
c.
Trasporti e manutenzione, senza carattere o destinazione militare;
d.
Attività commerciali o artistiche;
e.
Servizi domestici;
f.
Servizi pubblici senza carattere nè destinazione militare.
In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di
guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in
conformità dell’articolo 78.
Art. 51
I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro
convenienti, specie per quanto concerne l’alloggio, il vitto, il
vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere meno
favorevoli di quelle concesse agli attinenti della Potenza detentrice
impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni
climatiche.
La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra
assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri,
l’applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in
particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai.
I prigionieri di guerra dovranno ricevere una formazione ed essere
provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono
compiere e analoghi a quelli previsti per gli attinenti della Potenza
detentrice. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 52, i
prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla
mano d’opera civile.
Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più
penose a titolo disciplinare.
Art. 52
Nessun prigioniero di guerra, a meno che sia volontario, potrà essere
adibito a lavori malsani o pericolosi.
Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere
considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza
detentrice.
Il rastrellamento delle mine o di altri ordigni analoghi sarà
considerato come un lavoro pericoloso.
Art. 53
La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa
quella per il viaggio d’andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva
e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili
della regione, attinenti della Potenza detentrice, adibiti a lavori
uguali.
Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del
lavoro quotidiano, un riposo di almeno un’ora; questo riposo sarà il
medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se
quest’ultimo è di più lunga durata. Sarà pure loro accordato un risposo
di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la
domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d’origine.
Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo
di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua
indennità di lavoro.
Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo,
tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro.
Art. 54
L’indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata
secondo le disposizioni dell’articolo 62 della presente Convenzione.
I prigionieri di guerra vittime di infortuni del lavoro o che
contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno
tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrice rilascerà
loro inoltre, un certificato medico che permetta loro di far valere i
loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà
copia all’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista
dall’articolo 123.
Art. 55
L’attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata
periodicamente mediante esami medici, almeno una volta al mese. In
questi esami dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei
lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti.
Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà
autorizzato a presentarsi alle autorità mediche del suo campo; i medici
potranno raccomandare per l’esonero dal lavoro quei prigionieri che, a
loro avviso, sono inabili al lavoro.
Art. 56
Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di
prigionieri di guerra.
Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al
controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne
amministrativamente. Le autorità militari e il comando di questi campi
saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo,
dell’osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della
presente Convenzione.
Il comandante del campo terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di
lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della
Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o di
altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il
campo.
Art. 57
Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di
privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione
sotto la loro propria responsabilità, almeno uguale a quello previsto
dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorità militari
e il comando del campo al quale appartengono questi prigionieri
assumeranno l’intera responsabilità per il sostentamento, le cure, il
trattamento e la retribuzione del lavoro di questi prigionieri di
guerra.
Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto
con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.
Sezione IV Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra
Art. 58
Fin dall’inizio delle ostilità e nell’attesa di mettersi d’accordo in
proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potrà
fissare l’importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i
prigionieri di guerra potranno conservare presso di sè. Ogni eccedenza
legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come
qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del
loro conto e non potrà essere convertita in altre valute senza il loro
consenso.
Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a
ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi
pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall’amministrazione
del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei
prigionieri interessati. La Potenza detentrice emanerà le disposizioni
necessarie in merito.
Art. 59
Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di
guerra, conformemente all’articolo 18, al momento della loro cattura,
saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità
delle disposizioni dell’articolo 64 della presente sezione.
Saranno parimente iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta
della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre
valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.
Art. 60
La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una
anticipazione di soldo mensile, il cui importo sarà fissato dalla
conversione nella valuta di detta potenza delle somme seguenti:
Categoria I: Prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi
svizzeri;
Categoria II: Sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado
equivalente; dodici franchi svizzeri;
Categoria III: Ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di
grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri;
Categoria IV: Comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o
prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri;
Categoria V: Ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente:
settantacinque franchi svizzeri.
Le Parti belligeranti potranno tuttavia modificare con accordi speciali
gli importi delle anticipazioni di soldo dovute ai prigionieri di guerra
nelle varie categorie sopra indicate.
Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo capoverso fossero troppo
elevati in confronto del soldo pagato ai membri delle forze armate della
Potenza detentrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare
serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell’attesa della conclusione
di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i
prigionieri di guerra per modificare detti importi:
a.
continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli
importi indicati nel primo capoverso;
b.
potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi,
prelevati dalle anticipazioni di soldo, che essa metterà a disposizione
dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri
della categoria I, quest’importi non saranno mai inferiori a quelli che
la Potenza detentrice versa ai membri delle sue proprie forze armate.
Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente
alla Potenza protettrice.
Art. 61
La Potenza detentrice accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla
quale dipendono i prigionieri di guerra facesse loro giungere come
supplemento di soldo, a condizione che gli importi siano i medesimi per
ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i
prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano
iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei
prigionieri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 64. Tali
supplementi di soldo non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno
degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.
Art. 62
I prigionieri di guerra riceveranno, direttamente dalle autorità
detentrici, un’equa indennità di lavoro, il cui importo sarà fissato da
queste autorità, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco
svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrice
comunicherà ai prigionieri, come pure alla Potenza dalla quale
dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, l’importo delle
indennità di lavoro giornaliere da essa fissate.
Un’indennità di lavoro sarà parimente pagata dalle autorità detentrici
ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un
lavoro artigiano in rapporto con l’amministrazione, la sistemazione
interna o la manutenzione dei campi, nonchè ai prigionieri incaricati di
esercitare funzioni spirituali o mediche a favore dei loro camerati.
L’indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e,
eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato
dagli utili della cantina: l’importo ne sarà fissato dalla persona di
fiducia e approvato dal comandante del campo. Ove un tale fondo non
esista, le autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa
indennità di lavoro.
Art. 63
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di
danaro loro mandati individualmente o collettivamente.
Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto,
qual è previsto dall’articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza
detentrice, che eseguirà i pagamenti richiesti. Con riserva delle
restrizioni finanziarie o monetarie ch’essa ritenesse essenziali, i
prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per
l’estero. In tal caso, la Potenza detentrice favorirà specialmente i
pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico.
I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, semprechè vi
consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel
loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrice
farà giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice,
un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l’autore e il
beneficiario del pagamento, nonchè su l’importo della somma da pagare,
espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sarà firmato
dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La
Potenza detentrice addebiterà il conto del prigioniero di tale importo;
le somme in tal modo addebitate saranno da esse iscritte a credito della
Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.
Per applicare le prestazioni che precedono, la Potenza detentrice potrà
utilmente consultare il regolamento—tipo riprodotto nell’allegato V
della presente Convenzione.
Art. 64
La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un
conto che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
1.
Gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione
di soldo, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in
valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero e convertite, a
sua richiesta, in valuta della detta Potenza;
2.
Le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i
pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite
secondo il terzo capoverso dell’articolo precedente.
Art. 65
Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà
controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che
agisce in suo nome.
I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni
ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto
potrà parimente essere verificato dai rappresentanti della Potenza
protettrice in occasione delle visite del campo.
Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra da un campo
all’altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento
da una Potenza detentrice ad un’altra, le somme loro appartenenti, che
non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte
le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato
loro un certificato.
Le Parti belligeranti interessate potranno mettersi d’accordo per
comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati
intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra.
Art. 66
Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del
prigioniero di guerra finisce, la Potenza detentrice rilascerà a
quest’ultimo una dichiarazione firmata da un ufficiale competente e
attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua
cattività. D’altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alla
Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite
della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le indicazioni
sui prigionieri la cui cattività abbia preso fine in seguito a
rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e
attestante segnatamente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio
di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato
della Potenza protettrice.
Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare
interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste.
La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la
responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente
dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua cattività.
Art. 67
Le anticipazioni di soldo versate ai prigionieri di guerra in conformità
dell’articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza
dalla quale dipendono; tali anticipazioni di soldo, come pure tutti i
pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell’articolo 63, terzo
capoverso, e dell’articolo 68, saranno regolati mediante accordi tra le
Potenze interessate, alla fine delle ostilità.
Art. 68
Ogni domanda d’indennità presentata da un prigioniero di guerra per un
infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà
comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla
quale dipende. In conformità delle disposizioni dell’articolo 54, la
Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una
dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell’invalidità, le
circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure
mediche o cliniche che gli sono state date. Questa dichiarazione sarà
firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le
indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un
medico del Servizio sanitario.
La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale
dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d’indennità presentata da
un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore,
che gli fossero stati ritirati in virtù dell’articolo 18 e non
restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda
d’indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a
colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza
detentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il
prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. La Potenza
detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero una dichiarazione
firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni
utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli
sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione darà
trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il
tramite dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista
dall’articolo 123.
Sezione V Relazioni dei prigionieri di guerra con l’esterno
Art. 69
Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza
detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale
dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste
per l’attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa
notificherà parimente ogni modificazione apportata a dette misure.
Art. 70
Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della
sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un
campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di
malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di
inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all’Agenzia
centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’articolo 123,
dall’altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla
presente Convenzione, che le informi della sua cattività, del suo
indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno
trasmesse colla maggiore rapidità possibile e non potranno essere
ritardate in nessun modo.
Art. 71
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere
lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare
questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l’invio di due
lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai
moduli allegati alla presente Convenzione (e ciò senza contare le
cartoline previste dall’articolo 70). Altre limitazioni potranno essere
imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di
ritenerle nell’interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle
difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento
di un numero sufficiente di traduttori qualificati per provvedere alla
censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri
dev’essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla
Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza
detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i
mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai
essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.
I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro
famiglia o che si trovano nell’impossibilità di riceverne o di dargliene
per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti
da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi
le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza
detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri
fruiranno parimente di tale possibilità in caso d’urgenza.
Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro
lingua materna. Le Parti belligeranti potranno autorizzare la
corrispondenza in altre lingue.
I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con
cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e
indirizzati agli uffici postali di destinazione.
Art. 72
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere, per posta o
mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi
contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario,
medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di
religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto,
materiale scientifico, moduli d’esame, strumenti musicali, accessori di
sport ecc |
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